Tipo di operazione 10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica.
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di attivare il bando unico regionale per impegni con decorrenza 1° gennaio 2021 relativo al tipo di operazione 10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica della Misura 10, per un ammontare di euro 2.000.071, nella formulazione di cui all’ Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Beneficiari. Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:
- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.
In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole.
Condizioni di ammissibilità. Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte ai Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o a Libri genealogici e/o al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie elencate nella Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza” e in Tabella 1 bis “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• gli animali devono essere allevati nel territorio regionale;
• deve essere indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all’interno di Libri Genealogici o Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
• il numero e la condizione a rischio delle specie elencate devono essere certificati da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
• un organismo specializzato debitamente riconosciuto deve registrare e mantenere aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
• gli organismi interessati devono possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.
Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”
RAZZE | N. DI FATTRICI | ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE | ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA |
Asino Romagnolo | 169 | Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia | ANACHRAI |
La consistenza della razza, certificata dagli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici, risulti al di sotto di soglie stabilite dal Reg. (CE) n. 1974/2006 così come elencate nella tabella che segue:
Specie animali | Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)] |
Bovini | 7.500 |
Ovini | 10.000 |
Caprini | 10.000 |
Equidi | 5.000 |
Suini | 15.000 |
Volatili | 25.000 |
(*) Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto |
La zona di origine/ zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.
Entità degli aiuti. L’aiuto per UBA (Unità di Bestiame Adulto, corrispondente per gli asini a soggetti di età maggiore a mesi 6) è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.
Per leggere il bando integrale clicca sul seguente link:
2020_DGR_1563_Bando 10.1.05
2020_DGR_1563_Bando 10.1.05