STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI di RAZZA ASINO ROMAGNOLO
(depositato in via definitiva il 17 Aprile 2014 presso l’Agenzia delle Entrate di Imola)
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Italiana Allevatori di Razza Asino Romagnolo, con sede presso Associazione Nazionale Alpini Gruppo Alta Valle del Savio, con sede in Alfero (CAP 47028 – Comune di Verghereto, Provincia FC) via Rossini, numero civico 2. La durata della Associazione è fissata in anni 30 (trenta) dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata prima della scadenza del termine con deliberazione dell’Assemblea. Il simbolo della Associazione è rappresentato dalla immagine dell’Asino Romagnolo tratta dal trattato di Zootecnia Marchi-Mascheroni del 1925 (UTET). L’acronimo della Associazione è As.I.R.A.R.A. (puntato e scritto in carattere Times New Roman).
Art. 2 - L’Associazione può svolgere la sua attività anche mediante la costituzione di sezioni distaccate, per rendere più intensa e fattiva l’azione diretta all’incremento e al miglioramento della produzione dell’ Asino Romagnolo, ed aderire ad altre associazioni alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.
L’adesione di As.I.R.A.R.A. ad AIA (previa delibera favorevole da parte dei competenti organi sociali di AIA) può eventualmente avvenire solo dopo la sua effettiva costituzione e l’ottenimento della personalità giuridica. L’Associazione può aderire all’Associazione Italiana Allevatori accettandone lo statuto.
Art. 3 - L’Associazione ha carattere tecnico ed economico e non ha fini di lucro. Ad essa si aderisce su base volontaria.
Art. 4 – Tenuto conto che l’Asino Romagnolo è inserito nel Registro Anagrafico Nazionale delle razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, e che l’Ente che detiene e gestisce il Registro, in base ad uno specifico disciplinare, è l’AIA (Associazione Italiana Allevatori), secondo quanto previsto dalla Legge 30 del 15.01.1991, Articolo 3 Comma 2, Ente a cui competono le relative valutazioni genetiche e che esercita le proprie funzioni tramite i suoi organi periferici, ovvero l’ARAER (Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna); tutto ciò premesso, i compiti di As.I.R.A.R.A, che dovranno essere realizzati in stretta collaborazione ed in sinergia con l’ARAER tenutaria del Registro Anagrafico della razza-popolazione equina Asino Romagnolo, sono:
a) promuovere tutte quelle iniziative atte a scongiurare l’estinzione della razza-popolazione equina Asino Romagnolo;
b) curare gli interessi degli allevatori nei riflessi tecnici ed economici;
c) curare e favorire il collocamento dei soggetti provenienti dagli allevamenti di Asino Romagnolo;
d) promuovere iniziative dirette a valorizzare, dal lato economico, la produzione;
e) organizzare congressi e convegni, mostre, rassegne, concorsi ed altre manifestazioni, comprese le iniziative di valorizzazione dell’asino quale mezzo idoneo alle terapie assistite tramite animali;
f) adempiere a compiti ed a funzioni delegate da organismi interessati al settore dell’allevamento dell’asino, nel pieno rispetto delle normative vigenti;
g) organizzare e svolgere tutte quelle azioni e manifestazioni che si rendono utili ai fini della valorizzazione degli allevamento dell’asino.
SOCI
Art. 5 - Requisiti per l’ammissione
Possono essere soci ordinari dell’Associazione:
- gli allevatori (persone fisiche e giuridiche) e/o i proprietari dell’ Asino Romagnolo;
- le Società che allevano in proprio l’ Asino Romagnolo o hanno, tra i propri, soci alle-
vatori e proprietari dei medesimi asini.
I soci onorari sono soltanto le persone fisiche che vengono scelte dal Consiglio Direttivo per le loro qualità e per le alte benemerenze conseguite nel campo zootecnico, culturale, scientifico, ecc.. Non possono ricoprire cariche sociali e nemmeno votare; possono però intervenire alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitati; non sono tenuti a versare alcuna somma di denaro e vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata.
E’ istituita altresi la figura di aderenti sostenitori non soci, per quelle persone che, non possedendo asini, vogliono in ogni caso sostenere le finalità della associazione. Tali figure non possono avere cariche sociali né hanno diritto di voto.
ISCRIZIONI
Art. 6 – La domanda per l’iscrizione all’ Associazione, diretta al Consiglio Direttivo, deve indicare il nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, domicilio del richiedente nonché il numero dei capi costituenti l’allevamento e l’ubicazione dello stesso. Nel caso di società, la domanda corredata dall’atto costitutivo e dallo Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale, il numero dei propri soci ed il nominativo del rappresentante legale della Società. Sull’ammissione dei soci delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Gli allevatori e/o proprietari che hanno partecipato all’atto costitutivo debbono possedere le caratteristiche di cui all’Articolo 5, per far parte della Associazione.
Gli allevatori e/o proprietari che non hanno partecipato all’atto costitutivo e che intendono fare parte della Associazione, devono fare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.
QUOTE DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTI ANNUALI
Art. 7 - Ogni socio ordinario deve versare annualmente una quota associativa, il cui importo è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo. Alla stessa Assemblea compete il compito di definire l’importo minimo per divenire aderente sostenitore non socio della Associazione.
PRINCIPI MORALI
Art. 8
Capo a) L’Associazione si batte per la difesa della Razza Asino Romagnolo nella logica di preservare il principio della biodiversità.
Capo b) L’Associazione si fonda sul principio del lavoro volontario e pertanto limita i rimborsi spese a quanto strettamente necessario a far fronte alla sua missione di Ente senza finalità di lucro, ma con un prevalente obiettivo promozionale e passionale.
Capo c) L’Associazione fa propria una condotta ispirata al più assoluto e rigoroso rispetto delle valutazioni tecniche e morfologiche espresse da parte degli esperti di razza designati dall’AIA, nei confronti dei soggetti allevati, sia che questi siano stati allevati o appartengano a soci sia a non soci dell’As.I.R.A.R.A., avendo in massima considerazione l’obiettivo di qualificare, in modo limpido, la selezione della razza, fuori da ogni indebita pressione o conflitto di interesse. Il Collegio dei Probiviri è chiamato in particolare a vigilare su tale aspetto.
DIRITTI SOCIALI
Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale di cui all’art. 7. In Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto di base. I soci che sono proprietari di almeno tre capi grossi o più hanno diritto a un numero di voti aggiuntivi, oltre a quello di base, come esplicitato in tabella:
N. capi grossi | Voti di base | Voti Aggiuntivi | Totale |
Fino a due | 1 | 0 | 1 |
Da tre a cinque | 1 | 1 | 2 |
Da sei o maggiore | 1 | 2 | 3 |
Stalloni, Fattrici e soggetti con più di due anni (al primo gennaio), equivalgono a un capo grosso. Puledri con meno di due anni equivalgono a ½ capo grosso.
Art. 10 – L’adesione all’Associazione comporta l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottare dagli organi dell’Associazione. I soci assumono tutti gli obblighi e godono di tutti i diritti contemplati nel presente Statuto. Ai soci inadempienti agli obblighi statutari possono essere applicate le seguenti sanzioni: a) censura; b) sospensione; c) espulsione. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono deliberate dal Consiglio Direttivo; la sanzione di cui alla lettera c) è deliberata dall’Assemblea.
Art. 11 – La qualità di socio si perde:
a) per recesso, il quale deve essere comunicato entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
b) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La perdita della qualità di associato sarà deliberata dall’Assemblea, per i casi previsti dalla lettera b) e dal Consiglio Direttivo, per i casi previsti dalla lettera c) del presente articolo.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa, né di richiedere la restituzione dei contributi versati.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 13 – All’Assemblea hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con le quote sociali. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei Soci rappresentanti almeno 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci. La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, con lettera indirizzata ai singoli soci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Ogni socio può rappresentare, oltre a se, un solo altro socio con i relativi voti. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’invito all’assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, per la messa in liquidazione della Associazione e per la designazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per la violazione del mandato e delle leggi, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea.
Delle Assemblee viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente tra i soci presenti.
Art. 14 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. Assume le funzioni di Segretario la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 15 – Spetta all’Assemblea:
a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, con esplicita candidatura, tra questi, del Presidente e dei due vice Presidenti (uno per l’Emilia e uno per la Romagna);
b) la nomina del Collegio dei Probiviri, con esplicita candidatura, tra questi, del Presidente;
c) l’approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo, nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
d) la determinazione di eventuali rimborsi spese ai componenti dei diversi organi sociali;
e) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare sulla perdita di qualità di socio di cui all’art. 11, lettera b);
g) deliberare sull’ammontare della quota associativa di cui all’art. 7 su proposta del Consiglio Direttivo;
h) deliberare su ogni altro argomento che il presente statuto demanda alla sua competenza.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto.
Sono attribuiti al Consiglio Direttivo:
a) esaminare eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea straordinaria dei soci;
b) discutere sulle direttive generali di attività della Associazione;
c) deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci a norma degli art. 5 e 11 lettera a) e
c);
d) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli Uffici della Associazione;
e) determinare l’organico del personale e del relativo trattamento economico;
f) nominare e licenziare il personale stabilendone le attribuzioni e le eventuali successive
variazioni;
g) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo di spesa, nonché le relazioni che saranno
proposti all’approvazione dell’Asemblea;
h) esaminare ed approvare i programmi relativi allo sviluppo ed all’incremento
dell’allevamento;
i) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alle commissioni tecniche per
quanto è di competenza;
j) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
k) proporre all’Assemblea la quota associativa di cui all’art. 7;
l) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Art. 17 – I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo, persone che la Presidenza ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti previsti dall’ordine del giorno.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è convocato di massima due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o anche in altre località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Della riunione è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta.
PRESIDENTE
Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza ed impedimento lo sostituisce il Vice Presidente anziano. Il Presidente cura la fedele attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri – di cui uno con funzioni di Presidente – eletti dall’Assemblea tra i soci che non siano membri del Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di ogni questione che insorga tra i soci e gli organi della Associazione, giudicando senza formalità e come arbitro amichevole compositore. E’ demandata altresì al Collegio dei Probiviri la supervisione del rispetto dei principi morali di cui all’articolo 8. Infine al Collegio dei Probiviri è demandata la espressione di pareri sui provvedimenti in materia di disciplina sociale. I componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
PATRIMONIO
Art. 21 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dalla Assemblea, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate da parte della Associazione.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
BILANCIO
Art. 22. – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
NORMA FINALE
Art. 24 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.
Il presente statuto si articola in 24 (ventiquattro) articoli ed è redatto su 5 (cinque) pagine dattiloscritte.